Indice dei contenuti
- 1 Il primo step: la denuncia del sinistro
- 2 Risarcimento ordinario
- 3 Risarcimento diretto
- 4 il risarcimento del terzo trasportato
- 5 Il danno risarcibile
- 6 Il risarcimento di danni a cose
- 7 Il risarcimento per lesioni personali
- 8 Danno patrimoniale
- 9 Danno non patrimoniale
- 10 Elementi essenziali della domanda
- 11 La procedura stragiudiziale
- 12 La procedura giudiziale
La disciplina del risarcimento danni da sinistro stradale si riviene nel codice civile dal combinato disposto dell’articolo 2043 (responsabilità extracontrattuale) e dell’articolo 2054 (circolazione dei veicoli), oltre che nel codice delle delle assicurazioni private (D.L 209/2005).
In particolare, l’articolo 2054 del codice civile rubricato circolazione dei veicoli prevede al primo comma che: “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone e\o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Quindi, una volta verificatosi l’evento dannoso, il conducente è obbligato a risarcire il danno prodotto a meno che non provi di aver fatto tutto il possibile per evitarlo. In altri termini il conducente può essere esente da responsabilità solo qualora sia in grado di dimostrare che la natura imprevedibile ed improvvisa dell’evento non gli hanno permesso di effettuare alcuna manovra atta ad evitare il danno. (es. malore improvviso del conducente).
L’articolo 2054 del codice civile al secondo comma, prevede, in caso di scontro tra veicoli, una presunzione di colpa: “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”, ragion per cui al fine di superare la presunzione di colpevolezza è necessario dimostrare che si è esenti appunto da colpa in quanto in alcun modo con la propria condotta si è concorso a produrre il danno. A tal proposito di particolare importanza è la documentazione probatoria (che costituirà gli elementi di prova), in particolare testimonianze, documentazione fotografica etc., che ci permettono di fornire la prova contraria di cui all’articolo 2054 del c.c.
Il primo step: la denuncia del sinistro
In ogni caso, prioritaria è la denuncia del sinistro nei termini e secondo le modalità previste dalla legge (art. 143 del codice delle assicurazioni). La denuncia può essere effettuata anche con il modello di constatazione amichevole cd CAI, sebbene l’uso di tale modello non è tassativo. Il denunciante può utilizzare anche uno schema libero di denuncia, purché riporti gli elementi essenziali: data del sinistro, luogo del sinistro, targhe delle auto coinvolte, nominativi degli assicurati, conducenti o proprietari dei veicoli coinvolti, oltre alla dinamica del sinistro e alla firma. La denuncia del sinistro è un onere sancito sia dall’articolo 143 del codice delle assicurazioni che dall’articolo 1913 e 1915 del codice civile. In particolare, l’articolo 1915 del codice civile prevede la perdita della copertura assicurativa se l’assicurato dolosamente non adempie all’obbligo di denuncia del sinistro.
Effettuata la denuncia del sinistro è possibile procedere con la richiesta del risarcimento del danno. Per la richiesta di risarcimento sono possibili, a seconda dei casi, due diverse procedure: risarcimento ordinario e risarcimento diretto. Al fine di ottenere il risarcimento è possibile agire sia in via stragiudiziale che in giudizio.
Risarcimento ordinario
Il risarcimento ordinario consiste nel richiedere il risarcimento del danno alla compagnia assicurativa della controparte. È una procedura che vede la gestione del sinistro da parte della compagnia della controparte e con tempi di liquidazione del danno più lunghi. Infatti, tale procedura si applica in via residuale nei casi in cui non è possibile il risarcimento diretto, cioè quando sussiste anche una sola delle seguenti condizioni:
- l’incidente coinvolge più di due veicoli;
- l’incidente è avvenuto all’estero;
- l’incidente ha coinvolto almeno un veicolo immatricolo all’estero;
- l’incidente ha coinvolto almeno un veicolo non assicurato, non immatricolato o non identificato;
- l’incidente si è verificato senza collisione tra veicoli.
- Sinistri con gravi lesioni al conducente del veicolo;
- Sinistri con ciclomotore sprovvisto di targa a sei caratteri;
- Sinistri con macchine operatrici agricole;
- Sinistri con roulotte o carrelli non agganciati a un altro veicolo;
- Ha provocato lesioni ad uno dei conducenti coinvolti superiori al 9% di invalidità permanente.
Nel caso di risarcimento ordinario sarà la compagnia della controparte la parte con la quale bisognerà confrontarsi per ottenere il risarcimento di quanto subito, in quanto come anzidetto è quest’ultima a gestire il sinistro.
Risarcimento diretto
La procedura di risarcimento diretto è stata introdotta con DPR 254 del 2006, permette a chi ha subito un danno a seguito di incidente stradale di ottenere il risarcimento da parte della propria compagnia di assicurazione. È una procedura caratterizzata dalla gestione del sinistro dalla propria compagnia di assicurazione, questo significa che bisognerà confrontarsi con la propria assicurazione, la quale si sostituisce ex lege al debitore originario.
Il risarcimento dei danni diretto si applica in tutti i casi in cui siano coinvolti due veicoli a motore, identificati e assicurati, a prescindere dal fatto che dal sinistro siano derivati danni a veicoli, ai conducenti o ad entrambi, salvo i casi in cui si applica obbligatoriamente il risarcimento del danno ordinario.
Il codice delle assicurazioni all’articolo 149 disciplina le ipotesi e le condizioni per ottenere il risarcimento dei danni diretto:
1. il sinistro è avvenuto tra due veicoli a motore identificati e assicurati;
2. entrambi i veicoli devono essere immatricolati in Italia;
3. entrambi i veicoli devono essere identificati e regolarmente immatricolati;
4. entrambe le compagnie devono aver aderito alla convenzione CARD.
I danni risarcibili con l’indennizzo diretto sono:
1. quelli subiti dal veicolo assicurato;
2. quelli alle cose trasportate appartenenti al proprietario o al conducente;
3. le lesioni di lieve entità subite dal conducente.
La propria assicurazione provvede ad anticipare il risarcimento del danno per conto dell’impresa di assicurazione di controparte, salvo poi ottenere da quest’ultima un conguaglio forfettario secondo le regole stabilite dalla Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento diretto (cd CARD), alla quale entrambe le compagnie devono aver aderito.
il risarcimento del terzo trasportato
Il risarcimento del terzo trasportato avviene ai sensi dell’articolo 141 del codice delle assicurazioni, ai sensi del quale il terzo trasportato deve essere sempre risarcito dalla compagnia del vettore (cioè dalla compagnia del veicolo sul quale si trovava), indipendentemente dalle responsabilità per il verificarsi del sinistro e dalle conseguenze patite. In tal caso si parla di liquidazione automatica, ed è un’azione particolarmente favorevole al passeggero in quanto gli permette di ottenere un risarcimento a prescindere dalla dinamica del sinistro, dall’accertamento delle cause dell’incidente.
Il danno risarcibile
I danni derivanti dal sinistro stradale possono consistere sia a danni a cose che a lesioni personali. I danni possono essere sia di natura patrimoniale che di natura non patrimoniale. Procediamo per gradi con l’analisi dei singoli danni risarcibili.
Il risarcimento di danni a cose
Il risarcimento di danni a cose consiste nei danni materiali subiti dal danneggiato a seguito del sinistro. Esso varia a seconda che la cosa (es. autoveicolo) sia stato completamente distrutto oppure danneggiato, e a seconda se la cosa danneggiata sia o meno riparabile. All’uopo, è necessario precisare che nel caso di cosa completamente distrutta il danno si identifica nel valore che la cosa aveva al momento del sinistro. Nel caso di autovetture distrutte o gravemente danneggiate, a causa del sinistro stradale è necessario verificare se esse siano riparabili o meno. Nel caso esse siano riparabili, il costo della riparazione non deve superare il valore del veicolo affinché l’assicurazione risarcisca integralmente il danno. Nel caso in cui il veicolo non sia riparabile oltre al valore del veicolo verrà risarcito anche il costo della rottamazione e di nuova immatricolazione. Nel caso in cui la cosa sia danneggiata ma tale da potersi riparare, la liquidazione del danno deve coprire: le spese di riparazione, indennizzo per il deprezzamento; indennizzo per il mancato uso durante il periodo necessario alla riparazione; eventuali spese per il veicolo sostitutivo durante il tempo necessario alla riparazione. Per poter avere una giusta stima dei danni sofferti è necessario far redigere un preventivo completo dal proprio carrozziere o meccanico di fiducia, corredato da foto, fatture etc, in modo da documentare l’entità del danno e le spese da sostenere/ sostenute a seguito dell’incidente stradale.
In caso di incompletezza della domanda risarcitoria, la compagnia ha trenta giorni di tempo per richiedere al danneggiato l’integrazione dei dati mancanti.
Entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento completa di tutti gli elementi, l’impresa di assicurazione è tenuta a comunicare un’offerta risarcitoria oppure di comunicare i motivi per i quali non intende farlo. Inoltre il termine di sessanta giorni si riduce a trenta in presenza di modulo di contestazione amichevole (CAI) sottoscritto da entrambi i conducenti.
Le legge 27/2012 ha introdotto oneri in capo al danneggiato. Il danneggiato ha l’obbligo di mettere a disposizione della compagnia per almeno 5 giorni i beni coinvolti nel sinistro e di astenersi dal ripararli se non dopo il completamento della procedura di accertamento del danno.
Il risarcimento per lesioni personali
Il risarcimento del danno per lesioni personali, consiste nella richiesta dei danni non patrimoniali, volta a coprire i danni alla persona. È evidente che i danni alla persona devono essere documentati dal primo accesso al Pronto Soccorso, fino a tutto l’iter di ripresa del danneggiato, compresi eventuali ricoveri in ospedale, interventi chirurgici, cure riabilitative, etc. L’ammontare del risarcimento dei danni fisici è variabile a seconda dell’entità del danno e della lesione subita a seguito dell’incidente stradale. Per una stima del danno si utilizzano delle percentuali, tenendo conto anche dei giorni di inabilità alle proprie attività quotidiane, che può essere temporanea, assoluta o parziale. Così come deve essere considerata anche l’eventuale incidenza delle lesioni sulla capacità lavorativa del soggetto e nei casi più gravi anche le ore di assistenza di cui il danneggiato ha necessità. Nel caso di richiesta di risarcimento per lesioni personali la domanda risarcitoria deve contenere oltre alle informazioni relativa ai mezzi coinvolti, alla dinamica del sinistro, anche l’indicazione dell’età, dell’attività e del reddito del danneggiato, entità delle lesioni subite, indicazioni in merito alla spettanza prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie (INAIL). In caso di incompletezza della domanda risarcitoria l’assicurazione fornisce un congruo termine per poter procedere all’integrazione.
Ai sensi dell’articolo 148 del codice delle assicurazioni è previsto che: “il danneggiato non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona da parte dell’impresa”. Questo implica un vero e proprio onere del danneggiato di sottoporsi alla visita medico legale disposta dalla compagnia assicurativa con il proprio medico fiduciario.
Come anzidetto, i danni risarcibili possono essere sia di natura patrimoniale che di natura non patrimoniale.
Danno patrimoniale
Il danno patrimoniale consiste nel pregiudizio economico che deriva dal sinistro. L’articolo 1223 del codice civile stabilisce espressamente che la determinazione del danno patrimoniale deve tenere conto del danno emergente e del lucro cessante. Il danno emergente, il cd danno economico, è il pregiudizio economico diretto ed immediato subito nel patrimonio del danneggiato a seguito del sinistro stradale; il lucro cessante è il mancato guadagno subito dal danneggiato a seguito del sinistro stradale, la cd perdita di reddito derivante ad es. dalla riduzione della capacità lavorativa del danneggiato cagionata dal sinistro stradale.
Il calcolo del danno patrimoniale, essendo esso di facile monetizzazione, consiste sostanzialmente sul rimborso delle spese sostenute e documentate, oppure sui mancati guadagni che si sono verificati in conseguenza del sinistro.
Danno non patrimoniale
I danni di natura non patrimoniale (articolo 2059 del c.c) si concretizzano nella lesione di interessi della persona non suscettibili di una facile e pronta monetizzazione, consiste nel pregiudizio che deriva dalla lesione di diritti propri della persona.
Rientrano in questa categoria la lesione dell’integrità psicofisica, il danno biologico, il danno esistenziale, etc.
Il danno morale (cd pretium doloris) rappresenta la categoria più antica del danno non patrimoniale. Il danno morale è il pregiudizio che il danneggiato soffre nel rapporto con se stesso, è la sofferenza interiore. Ha a che fare con la natura intima, interiore ed soggettiva, è definito dalla Giurisprudenza come: “l’ingiusto turbamento dello stato d’animo del danneggiato o anche nel patema d’animo, o stato d’angoscia transeunte generato dall’illecito” (Cass. n. 10393/2002)
Il danno biologico: consiste nella lesione temporanea o permanente dell’integrità psicofisica della persona, in se e per se considerata. Il danno biologico è definito dal codice delle assicurazioni private come: “la lesione temporanea o permanente dell’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito” ( art. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private). Nel danno biologico rientra anche il danno estetico etc.
Il danno esistenziale: danno arrecato all’esistenza consistente nel peggioramento della qualità della vita cagionato da un evento lesivo, consistente nell’alterazione delle abitudini e degli assetti relazionali propri dell’individuo. È necessario dimostrare che l’incidente ha cambiato le abitudini del danneggiato, in quanto il sinistro ha creato nella vittima una sofferenza e un disagio.
Il danno non patrimoniale a differenza del danno patrimoniale è più difficile da quantificare e da dimostrare. Per una corretta quantificazione dei danni non patrimoniali sono state elaborate apposite tabelle che permettono di individuare le somme spettanti al danneggiato. In particolare, sebbene ogni tribunale italiano sia fornito di tabelle utilizzabili per la liquidazione dei danni non patrimoniali, la Corte di Cassazione sembra prediligere le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (Cass. 12408/2011). Le tabelle quantificano il risarcimento del danno in base all’età della vittima e alla percentuale di invalidità derivante dal sinistro. Nel caso in cui il caso concreto presenti delle caratteristiche peculiari è sempre possibile una personalizzazione della liquidazione, che tenga conto della maggior danno che si è sofferto. In ogni caso per l’individuazione della consistenza della lesione è necessario sottoporsi ad una visita medico legale. ( art.138 del codice delle assicurazioni private)
Inoltre per quanto riguardano le lesioni micro-permanenti, quindi in caso di menomazioni sotto i 9 punti di invalidità permanente (art. 139 del codice delle assicurazioni) si fa riferimento alle tabelle fornite dalla legge 57/2001, richiamate dal codice delle assicurazioni private. Anche in tale caso il risarcimento del danno viene quantificato sulla base dell’età e della percentuale di invalidità.
Elementi essenziali della domanda
La domanda di richiesta di risarcimento danni a seguito di sinistro stradale deve contenere una serie di elementi essenziali, in assenza dei quali la domanda viene considerata incompleta, e dovrà essere integrata:
- Nome degli assicurati;
- Targhe dei veicoli,
- Rispettive imprese di assicurazione;
- Descrizione delle circostanze e delle modalità di verificazione del sinistro;
- Eventuale intervento delle autorità;
- Luogo e giorni (almeno cinque) in cui le cose danneggiate sono disponibili per essere ispezionate dalla compagnia.
Nel caso di lesioni alle persone devono essere indicate l’età; l’attività; il reddito; l’entità delle lesioni allegando le certificazioni mediche (compresa quella dell’avvenuta guarigione); eventuali assicurazioni sociali sottoscritte; lo stato di famiglia in caso di decesso.
Se le certificazioni mediche non sono subito disponibili o complete è possibile inviarle anche in seguito. La pratica resterà aperta fino all’invio della documentazione medica di completa guarigione. La pratica si concluderà solo dal momento in cui è stata ricevuta la documentazione medica inerente la guarigione, e solo da quel momento iniziano a decorrere i termini di liquidazione a carico della compagnia.
La procedura stragiudiziale
La fase stragiudiziale ( amichevole) è quella fase in cui le parti coinvolte si confrontano privatamente per raggiungere un accordo e definire la responsabilità del sinistro e l’ammontare del risarcimento relativo ai danni materiali e fisici, senza dover ricorrere al giudizio. Soprattutto in presenza di danni rilevanti o quando non è chiara la dinamica dell’incidente, è di fondamentale importanza affidarsi a un professionista esperto in materia di incidenti stradali: un avvocato, che possa assistere nelle diverse fasi del procedimento.
Durante la fase stragiudiziale, un consulente legale è necessario per fornire assistenza, acquisire e analizzare i documenti pertinenti, tra cui il CAI, le prove fotografiche, i certificati medici etc.. Una volta definite le ragioni del danneggiato, il consulente legale procederà alla stesura e all’invio della richiesta di risarcimento per il sinistro stradale, sia per i danni materiali che per eventuali danni fisici.
Una volta inviata la richiesta, l’assicurazione deve rispettare un termine prefissato per presentare l’offerta di risarcimento. In seguito all’accettazione dell’offerta da parte del danneggiato, la compagnia ha a disposizione 15 giorni per effettuare il pagamento. Se non si raggiunge un accordo amichevole durante la fase stragiudiziale è necessario procedere con la procedura giudiziale.
La procedura giudiziale
Prima di poter procedere all’introduzione del giudizio dinnanzi al giudice di pace o dinnanzi al Tribunale competente per valore, è necessario esperire la negoziazione assistita, in quanto condizione di procedibilità della domanda.
Solo una volta esperito il tentativo di negoziazione assistita, è possibile introdurre il giudizio. Il giudizio si svolge dinnanzi al Giudice di Pace o dinnanzi al Tribunale territorialmente competente a seconda del valore della controversia. Il giudice di pace, oggi a seguito della riforma Cartabia, è competente per le cause relative a veicoli e natanti fino a 25.000 euro, qualora il valore della controversia superi questo importo ad essere competente è il Tribunale.
Il giudizio sia che si svolga dinnanzi al Giudice di Pace che dinnanzi al Tribunale, si snoderà in tre fasi: introduzione del giudizio, trattazione e fase decisionale.
Se il giudizio si svolge dinnanzi al giudice di pace sarà introdotto con ricorso, se invece si svolge dinnanzi al tribunale con atto di citazione. In ogni caso sia nel ricorso che nell’atto di citazione di fondamentale importanza è l’articolazione dei mezzi istruttori, quindi i mezzi di prova raccolti sia documentali che testimoniali. È proprio grazie alla documentazione e all’audizione di eventuali testimoni che si riesce a dimostrare le proprie ragioni a fondamento della richiesta risarcitoria.
In particolare durante la fase della trattazione, il giudice, analizza le richieste delle parti e adotta i provvedimenti che riterrà opportuni al fine di poter pervenire alla decisione della controversia. In questa fase il giudice si pronuncerà sull’ammissione dei mezzi di prova richiesti dalle parti, tra cui anche l’audizione dei testimoni. Al termine della fase di trattazione ci sarà la fase decisionale, la quale si concluderà con una sentenza che potrà essere di condanna al risarcimento del danno o di non condanna, in ogni caso la sentenza è impugnabile in Appello e poi eventualmente in Cassazione.
In ogni caso il termine di prescrizione relativa all’azione di risarcimento del danno da sinistro stradale si prescrive ai sensi dell’art. 2947 del codice civile. In caso di sinistro stradale è necessario procedere tempestivamente ed efficacemente. Per fare questo è consigliabile rivolgersi ad uno studio legale che sia in grado di fornire assistenza dalla denuncia del sinistro alla conclusione del procedimento. Questo studio legale opera in tutta Italia ed è disposto ad assistervi in tutte le fasi del procedimento, dalla denuncia del sinistro sino alla risoluzione della controversia.
