Contratti bancari 

Contratti bancari 

Contratti bancari 

I contratti bancari forniscono agli istituti di credito gli strumenti giuridici per svolgere la loro attività d’impresa per collocare, negoziare, gestire e mediare grandi risorse finanziarie. Vediamo quindi quali contratti si può stipulare con la banca e come risolvere le eventuali controversie.

Contratti fondamentali, accessori e occasionalmente bancari

Le banche svolgono tre fasce di operazioni diverse al servizio del pubblico che sono regolate da contratti specifici tra istituto di credito e clientela.

Le operazioni bancarie fondamentali comprendono il deposito bancario, aperture di credito e lo sconto bancario, senza dimenticare la gestione dei conti correnti, assegni e i crediti documentari che regolano le transazioni commerciali interne e internazionali.

Le operazioni accessorie includono il deposito titoli in amministrazione, le cassette di sicurezza, depositi a custodia di valori e titoli, il servizio incassi di titoli o valuta estera e il cambio della moneta.

contratti occasionalmente bancari riguardano invece la concessione dei mutui, le fideiussioni (soddisfazione in via accessoria di un obbligazione assunta da altri da parte del fideiussore a beneficio del creditore), avalli, accettazioni cambiarie e mandati di credito (incarico conferito da una persona ad un’altra di fare credito a un soggetto terzo).

Il conto corrente bancario

Si tratta di un contratto che impegna l’istituto di credito, a svolgere un servizio di cassa, provvedendo a pagamenti e riscossioni in base alla disponibilità liquida presente sul conto del cliente. Per effettuare addebiti e accrediti, la banca mette a disposizione le operazioni agli sportelli, assegni, carte di credito, bancomat e bonifici.

Secondo gli accordi contrattuali, il cliente può chiudere quando vuole il rapporto di conto corrente, trasferirlo in un’altra banca dopo aver restituito assegni rimanenti, bancomat e carta di credito, purché il conto non sia in rosso.

il cliente può mantenere in vita questo conto per il pagamento di stipendio, pensione o per il deposito titoli, per evitare costi di trasferimento elevati, e versare solo la liquidità in un altro conto o presso un nuovo istituto di credito.

Il conto corrente ordinario

Questo tipo di conto è diverso da quello corrente bancario perché non comprende solo il rapporto tra la banca e i clienti nel rapporto tra dare e avere, ma è utilizzato anche da due imprenditori che hanno tra loro un rapporto di affari continuativo.

Questo tipo di contratto permette di annotare su un conto tutti i crediti delle rispettive rimesse. In pratica, una o due volte l’anno si fanno i conti per stabilire quale dei due correntisti è il creditore del saldo, calcolando la differenza attiva tra le rimesse di entrambi.

La differenza tra conto corrente bancario e ordinario consiste nel fatto che il primo permette al cliente di disporre quando vuole delle sue somme a credito, mentre il secondo non permette al correntista di ottenere il saldo del conto prima della scadenza prestabilita.

Il deposito bancario

Questo contratto tra banca e clienti permette all’istituto di credito di effettuare la raccolta di risparmio, ricevendo somme di denaro che restituisce su richiesta o alla scadenza del termine contrattuale con i relativi interessi. Esistono diversi tipi di deposito:

  • Il deposito semplice prevede il rilascio da parte della banca di una ricevuta di cassa riguardante la somma che il cliente deposita. L’istituto di credito la restituisce in un’unica soluzione a vista (su richiesta del cliente) o alla scadenza stabilita dal contratto. Il deposito semplice prevede inoltre la restituzione senza scadenza e con preavviso quando il cliente non fa prelievi parziali o ulteriori versamenti
  • Il deposito a risparmio invece è definito anche fruttifero e prevede il rilascio di un libretto al portatore o nominativo in cui si annotano prelievi, versamenti e il saldo e serve al cliente per creare un capitale, versando gradualmente piccole somme.
  • Il deposito in conto corrente permette invece alla clientela di modificare l’entità della somma depositata, con prelievi e versamenti, tramite operazioni di sportello, ordini diretti alla banca o assegni, ma è ormai sostituito dal normale conto corrente.

Questo tipo di contratto sui depositi si estingue non appena il cliente ritira la somma o la fa trasferire in un’altra banca dopo aver restituito il libretto. I depositi si trasmettono agli eredi in caso di morte del titolare, ma se il libretto è nominativo i beneficiari devono aprire un nuovo deposito a proprio nome.

Ulteriori contratti bancari

Apertura di credito

Si tratta di un contratto bancario che mette a disposizione una somma con l’obbligo di restituzione da parte della clientela alla cessazione del rapporto. E’ uno strumento usato da chi ha esigenze di affari. Il contratto può essere a tempo determinato o indeterminato, solitamente è su conto corrente e permette di fare rimborsi parziali o totali delle somme che si prelevano. Se la banca recede dal contratto, revoca però il fido quindi il cliente non può più usare questo conto e deve restituire somma, interessi e spese.

Anticipazione bancaria

E’ un contratto che vincola la banca a mettere a disposizione dei clienti una somma in cambio di titoli o merci di uguale valore come garanzia. Si tratta quindi di un prestito su pegno regolare se la banca riceve in garanzia azioni oppure obbligazioni di cui non può disporre e che deve infine restituire in cambio delle spese per la loro custodia. Il pegno è irregolare quando il cliente offre in garanzia depositi di denaro oppure titoli o merci non individuabili di cui la banca può disporre liberamente.

Sconto bancario

Lo sconto bancario permette alle banche di anticipare un credito che il cliente vanta verso terzi salvo buon fine. Questo significa che il cliente deve adempiere ai suoi obblighi, dimostrando che questo credito esiste e che il relativo pagamento spetta al debitore. In caso quest’ultimo non onorasse l’impegno, la banca può rifarsi sul cliente. Questo contratto soddisfa l’esigenza di liquidità e permette agli imprenditori di avere moneta, usando un bene futuro (il credito esigibile da terzi alla scadenza).

La risoluzione delle controversie nel diritto bancario

Tra banca e cliente possono nascere controversie da risolvere e non è sempre necessario ricorrere al tribunale. Ecco i contenziosi più comuni:

  1. Riduzione e/o revoca di affidamenti bancari
  2. Ricevimento di lettere di mora
  3. Ricezione di pignoramento o decreti ingiuntivi
  4. Segnalazioni alla Centrale Rischi della Banca d’Italia
  5. Condizioni contrattuali considerate illegittime dal correntista
  6. Segnalazione di spese e commissioni applicate dalla banca in modo irregolare.

La negoziazione stragiudiziale tra le parti può essere la prima strada da percorrere. Si tratta di una procedura che non è regolata dal codice, non avviene in tribunale e può essere efficace per un accordo veloce, purché non ci siano violazioni di legge.

La mediazione assistita prevede il coinvolgimento di un soggetto terzo imparziale che assiste le due parti in causa per arrivare a un accordo amichevole in caso di controversie legate a contratti bancari e finanziari. In caso un giudice la ritenga obbligatoria, le parti in causa devono farsi assistere da un avvocato.

La negoziazione assistita segue un principio simile alla mediazione per risolvere in via amichevole il contenzioso tra banca e cliente “in buona fede e con lealtà” e prevede sempre il supporto di avvocati. Può essere concordata liberamente tra le parti o diventare obbligatoria con conseguente giudizio in sede civile.

Arbitro bancario e finanziario (ABF)

Questo sistema alternativo per risolvere le controversie tra banca e clienti in modo più economico e rapido rispetto all’intervento di un giudice ordinario. l’ABF è presente a Bari, Bologna, Roma, Torino, Milano, Napoli e Palermo e ogni collegio è composto da 5 membri scelti da Banca d’Italia, associazioni degli intermediari, imprese e consumatori.

l’ABF è un organismo indipendente e imparziale che esamina la documentazione delle parti in causa senza bisogno dell’assistenza di avvocati. Le sue decisioni non vincolano come quelle del giudice, ma chi non le adempie è segnalato sul sito web ABF per 5 anni.

Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)

Questa figura esiste dal 2016 su iniziativa della Consob per risolvere controversie tra investitori e intermediari (banche o istituti finanziari) in caso la clientela segnali violazioni dei doveri di diligenza, trasparenza sulle informazioni e correttezza da parte di operatori che prestano servizi di gestione del risparmio e di investimento.

Gli intermediari devono aderire per obbligo all’ACF, mentre solo i risparmiatori possono fare ricorso a questo arbitro per richiedere risarcimenti non oltre 500.000 euro. Le decisioni sono piuttosto rapide, gratuite e senza obbligo di presenza di avvocati. 

In caso il cliente sia insoddisfatto delle decisioni ABF O ACF, può rivolgersi al tribunale, tenendo presente che questi ricorsi agli arbitrati sono una condizione base per iniziare un procedimento giudiziario.

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