Indice dei contenuti
- 1 Il riconoscimento della cittadinanza ius sanguinis/ iure sanguinis
- 2 Il problema della naturalizzazione
- 3 La trasmissione della cittadinanza iure sanguinis
- 4 Trasmissione in linea femminile-materna limiti e difficoltà
- 5 In linea femminile la Costituzione ha fatto la differenza
- 6 Come ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
- 7 La procedura giudiziale
- 8 Singoli passaggi della procedura giudiziale
- 9 La via amministrativa
- 10 I singoli passi della procedura amministrativa
- 11 Documentazione necessaria, circolare k. 28.1
Il riconoscimento della cittadinanza ius sanguinis/ iure sanguinis
Nel nostro ordinamento la cittadinanza si acquista prioritariamente per nascita: è considerato cittadino italiano il figlio di padre e di madre cittadini per discendenza diretta dall’avo cittadino italiano.
La legge di riferimento è la legge 91/1992, in virtù della quale, il discendente emigrato italiano che non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare il riconoscimento della cittadinanza italiano iure sanguinis. Ragion per cui, anche i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, ( all’infinito) di emigrati italiani possono essere dichiarati cittadini per filiazione, cioè per cittadinanza ius sanguinis, purché non vi sia stata una interruzione nella trasmissione della cittadinanza.
Vediamo quindi, quali sono i requisiti per ottenere la cittadinanza italiana iure sanguinis, o ius sanguinis.
Per ottenere la cittadinanza iure sanguinis occorrono due requisiti:
- la discendenza da soggetto italiano ( l’avo emigrato);
- l’assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
È quindi necessario per il richiedente dare prova della mancata naturalizzazione straniera, non solo dell’avo italiano, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente.
Il problema della naturalizzazione
In particolare, in Brasile, tra il 1889 e 1891 vi è stata la grande naturalizzazione, in virtù di ciò, un decreto emanato dal Governo Brasiliano il n. 58A del 1889, stabiliva che gli italiani presenti in territorio Brasiliano alla data del 15.11.1889 avrebbero ottenuto la “naturalizzazione automatica” brasiliana a meno che non avessero manifestato dinanzi ai propri consolati la volontà di permanere cittadini della nazione di origine, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto.
La grande naturalizzazione incideva sul riconoscimento della cittadinanza ius sanguinis, spesso utilizzato dal Ministero dell’Interno per contestare la trasmissione dello “status civitatis” per supposta automatica perdita della cittadinanza italiana dell’avo italiano che in quel periodo storico era emigrato in Brasile.
La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite il 24.08.2022, n. 25318 ha definitivamente ritenuto illegittima tale norma. In particolare ha ritenuto che la norma straniera deve essere messa in stretta correlazione con le disposizioni del codice civile, all’epoca vigente ergo, il codice civile del 1865. L’art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all’epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all’acquisto della cittadinanza straniera in applicazione del principio secondo il quale: “le norme del diritto internazionale e le leggi estere, non possono essere contrastanti con le leggi del nostro stato afferenti alle persone, all’ordine pubblico e al buon costume”.
Ragion per cui, in materia di cittadinanza non è previsto alcun automatismo, in quanto per la perdita della cittadinanza italiana è necessaria una esplicita rinuncia, come sancito, ulteriormente, dalla recentissima sentenza dello scorso agosto. Oggi, la perdita della cittadinanza italiana consegue solo ad un atto individuale volontario ed esplicito.
La trasmissione della cittadinanza iure sanguinis
La trasmissione della cittadinanza iure sanguinis può avvenire in linea maschile ( paterna) o in linea femminile ( materna). Il riferimento normativo è l’art. 1 della legge 91/1992, ai sensi del quale: “è cittadino per nascita: il figlio di padre o di madre cittadini“. Questo significa che colui che è nato in uno stato straniero ha diritto ad essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano senza limiti generazionali, purché la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
La trasmissione può quindi avvenire in linea femminile-materna e in linea maschile-paterna. Se per la trasmissione in linea maschile-paterna non vi sono limiti, nel passato limiti e difficoltà si riscontravano in merito alla trasmissione della cittadinanza ius sanguins in linea femminile.
Trasmissione in linea femminile-materna limiti e difficoltà
La trasmissione in via materna della cittadinanza iure sanguinis incontra dei limiti, in particolare l’art. 10 della legge 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia, la legge 555/1912 è stata considerata costituzionalmente illegittima in applicazione dei principio di uguaglianza e della parità dei coniugi. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 30/1983 ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, questo ha permesso l’acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
Sul punto è intervenuta di recente anche la Suprema Corte di Cassazione. Gli ermellini hanno affermato che: “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale, deve essere riconosciuto il diritto allo status di cittadino italiano al richiedente nato all’estero da figli di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555/1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”.
In linea femminile la Costituzione ha fatto la differenza
Per la trasmissione della cittadinanza iure sanguinis in via materna si è delineato un quadro normativo che distingue tra i nati prima del primo gennaio del 1948 da madre italiana e i nati dopo il primo gennaio del 1948 da madre italiana.
Per i nati prima del primo gennaio del 1948, in forza dell’efficacia delle pronunce di incostituzionalità dalla data di entrata in vigore della Costituzione italiana, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina italiana che non l’avevano acquistata perché nati anteriormente al primo gennaio del 1948 e, conseguentemente ai loro discendenti. Per ottenere tale riconoscimento è necessario agire in giudizio, in quanto solo giudizialmente si può rivendicare l’applicazione del principio di uguaglianza. A fugare ogni dubbio in tal senso è stata la sentenza n. 14791/2017 del Tribunale di Roma per mezzo della quale si è affermato: “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l’abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto l’illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l’entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell’uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost.“
Per i figli nati da madre italiana dopo il 1 gennaio del 1948 è riconosciuta la trasmissione iure sanguinis dalla madre, sempre in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 87/1975, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del’art. 1, n.1, della legge 555 del 1912, nella parte in cui, non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina, in violazione degli artt. 3 e 29 costituzione.
Come ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis può avvenire attraverso due procedure: la procedura giudiziale e la procedura amministrativa, in entrambi i casi sarebbe opportuno farsi assistere da un legale per la raccolta della documentazione all’uopo necessaria.
La procedura giudiziale
La procedura giudiziale, è la procedura che permette di ottenere il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis in maniera più celere. Peraltro in alcuni casi la procedura giudiziale è obbligatoria.
In particolare, i discendenti di avi italiani che chiedono la cittadinanza per via materna devono necessariamente esperire l’azione giudiziaria, per le ragioni anzidette. Diversamente coloro che richiedono il riconoscimento per via paterna, potrebbero presentare l’istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis in via amministrativa.
Tuttavia, nel caso in cui si opti per il riconoscimento in via amministrativa i tempi per ottenere il riconoscimento sono molto lunghi. Basti pensare, che i tempi per essere chiamati al consolato possono superare i 10 anni. Gli interessati quindi dovrebbero presentare domanda al consolato di residenza ed attendere il compimento dell’iter amministrativo. Oppure recarsi in Italia e chiedere il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al sindaco del Comune di residenza.
La procedura giudiziale, può essere richiesta ad esempio quando:
- quando si tratta di una discendenza in via paterna, ma per via amministrativa il Consolato italiano di riferimento presenta una fila di attesa troppo lunga, a tal proposito il Tribunale Roma con la sentenza n. 2055/ 2019 ha riconosciuto la problematica delle lunghissime liste di attesa e le ha considerate un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale. Sulla scia di tale orientamento, recenti sentenze del Tribunale di Roma hanno previsto che non è necessario attendere 730 giorni prima di iniziare l’azione giudiziaria.
- quando nella linea genealogica è presente una donna il cui figlio è nato prima del primo gennaio del 1948, data di entrata in vigore della Costituzione italiana che ha sancito e ufficializzato il principio della parità uomo-donna;
Singoli passaggi della procedura giudiziale
Innanzitutto bisogna premettere, che dal 2021 è cambiata la legge, e pertanto, la competenza a decidere la domanda di cittadinanza iure sanguinis non è più il Tribunale di Roma, ma è il Tribunale del foro di nascita dell’avo italiano.
Il procedimento è disciplinato dalla legge delega 206/2021 la quale prevede al comma n. 36: “quando l’attore risiede all’estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell’avo cittadini italiani”.
Quindi, la competenza in materia di domanda di cittadinanza ius sanguinis è delle Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza del tribunale del luogo del comune di nascita dell’avo cittadino italiano.
Il procedimento, oggi, a seguito della cd Riforma Cartabia si svolge secondo le norme del rito semplificato di cognizione, di cui all’articolo 281 decies e ss c.p.c.
È necessaria l’assistenza di un legale, ed è necessaria la procura notarile per la rappresentanza in giudizio. All’uopo è opportuno dotarsi di una procura redatta da un notaio e successivamente tradotta, e in alcuni casi apostillata. Non è necessario la presenza dei ricorrenti in Italia.
Per poter presentare la domanda giudiziale di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, di particolare importanza è la raccolta della documentazione. I documenti raccolti, formati all’estero, devono ai sensi del DPR. 445/2000, essere tradotti in lingua italiana e muniti di legalizzazione consolare. La validità dei certificati è disciplinata dall’art. 41 del DPR 445/2000 che stabilisce la validità illimitata dei certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazione. Le restanti certificazioni hanno invece validità di sei mesi. La stessa legge si applica anche ai documenti prodotti in Italia.
Nell’ambito del processo giudiziale incombe l’onere sulla parte che richiede il riconoscimento della cittadinanza italiana di fornire la prova del suo diritto, quindi la prova della filiazione da discendente italiano per cui, di fondamentale importanza è la raccolta della documentazione, che costituirà prova del rapporto di filiazione.
Ottenuto il riconoscimento della cittadinanza italiana, l’avvocato provvederà a richiedere, all’ufficio anagrafico del comune italiano di nascita dell’avo, la trascrizione degli atti nel registro dello stato civile.
Con l’avvenuta trascrizione la procedure si intende conclusa. Il riconoscimento della cittadinanza italiana opera con effetto retroattivo alla nascita della persona. I richiedenti possono recarsi personalmente presso gli Uffici Consolari di residenza per richiedere l’iscrizione all’AIRE ( Anagrafica italiani residenti all’estero) nonché il rilascio del passaporto italiano.
La via amministrativa
Come anzidetto, in alcuni casi è possibile anche scegliere la procedura amministrativa. La procedura amministrativa permette il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis senza instaurare un giudizio. Tuttavia, i tempi per ottenere il riconoscimento della cittadinanza sono più lunghi.
Di particolare importanza è la raccolta della documentazione e il rispetto della normativa di riferimento. A tal proposito importante è la circolare del ministero dell’interno la K.28.1 del 1992 che rappresenta una sorta di “vademecum” delle procedure da seguire per i cittadini stranieri che vogliono ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Naturalmente al fine di poter richiedere il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, è necessario ricostruire la discendenza della cittadinanza italiana. Quindi è necessario partire dall’avo italiano, e verificare, attraverso la preliminare raccolta della documentazione che non vi sono stati processi di naturalizzazione o interruzione del trasmissione della cittadinanza.
I singoli passi della procedura amministrativa
In via amministrativa, due sono le modalità attraverso le quali può essere richiesta la cittadinanza iure sanguinis a seconda che il richiedente risieda all’estero o risieda in Italia. Se risiede in Italia è possibile esperire la procedura amministrativa tramite il comune di residenza del richiedente, quindi è necessaria preliminarmente ottenere l’iscrizione anagrafica, ed è necessario avere ottenuto la residenza nel Comune in cui si intende esperire il procedimento amministrativo di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis. Invece, per i residenti all’estero possono proporre istanza all’autorità consolare.
Quindi, le strade per ottenere la cittadinanza iure sanguinis per via amministrativa sono due:
- Presentare domanda al sindaco del comune di residenza: quindi significa che il richiedente il riconoscimento della cittadinanza italiana deve risiedere in Italia;
- Presentare istanza all’Autorità consolare. In questo caso il richiedente può continuare a risiedere all’estero.
I tempi di attesa per ottenere la cittadinanza iure sanguins in via amministrativa sono più lunghi. Se la procedura viene avviata personalmente in Italia, l’attesa varia in base al Comune, nel caso in cui la domanda è presentata all’estero, l’attesa varia in base al Consolato. Proprio per abbattere i tempi di attesa, e permettere al richiedente di continuare a risiedere all’estero è sempre consigliabile la via giudiziale.
In ogni caso, di particolare importanza è la raccolta della documentazione. La domanda di riconoscimento della cittadinanza deve essere redatta in carta legale, e dovrà essere corredata dalla documentazione elencata dalla circolare K.28.1. Inoltre, se si sceglie di presentare la domanda al Sindaco del Comune di residenza è necessario ottenere l’iscrizione all’anagrafe ai fini della presentazione dell’istanza.
A tal fine è necessario la dichiarazione di presenza, poi è necessario il certificato di residenza e il permesso di soggiorno per attesa cittadinanza.
Documentazione necessaria, circolare k. 28.1
La raccolta della documentazione è un momento fondamentale dell’intera procedura di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, in quanto la documentazione permette di dimostrare che la cittadinanza italiana sia trasmessa, senza interruzioni, dall’avo italiano sino al richiedente. A tal fine è necessario:
- estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque;
- atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
- atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all’estero;
- atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
- certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l’avo italiano a suo tempo emigrato dall’Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato; ( certificato di mancata naturalizzazione dell’avo italiano prima della nascita dell’ascendente dell’interesssato).
- certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea diretta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell’art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555;
- certificato di residenza.
Tutta la documentazione dovrà essere presentata dall’interessato su carta legale.
l’istanza, presentata in Italia, dovrà essere redatta su carta legale e i certificati forniti a corredo della medesima, ove rilasciati in Italia da Autorità italiane, dovranno essere prodotti in conformità con le disposizioni vigenti in materia di bollo. I certificati rilasciati da Autorità straniere dovranno essere redatti su carta semplice ed opportunamente legalizzati salvo che non sia previsto l’esonero dalla legalizzazione in base a convenzioni internazionali ratificate dall’Italia. I medesimi documenti dovranno essere muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana la quale, se gli stessi sono esibiti in Italia, dovrà essere redatta su carta da bollo.
In conclusione, l’assistenza di un legale appare necessaria sia per il riconoscimento della cittadinanza italiana in via amministrativa che per il riconoscimento della cittadinanza italiana in via giudiziale. Noi operiamo in tutta Italia e siamo in grado di fornirvi consulenza e assistenza legale dalla fase della raccolta della documentazione sino all’ottenimento del riconoscimento della cittadinanza italiana. Siamo in grado di assistervi sia se scegliete di percorrere la via giudiziale che quella amministrativa. Inoltre, qualora voi intendiate percorrere la via della procedura amministrativa in Italia, siamo in grado di assistervi anche per l’acquisizione della residenza e di permanenza nel territorio italiano, oltrechè nell’eventuale redazione di contratti di locazione et al.
