Risarcimento dei danni cagionati da un sinistro con veicolo non assicurato

Risarcimento dei danni cagionati da un sinistro con veicolo non assicurato

Risarcimento dei danni cagionati da un sinistro con veicolo non assicurato

In Italia parecchi sono gli automobilisti che purtroppo circolano senza assicurazione. Pertanto, potrebbe accadere di incorrere in un sinistro causato da un veicolo non assicurato. In tal coso come si può ottenere il risarcimento dei danni?

Purtroppo, in tale ipotesi non è possibile beneficiare del procedimento di indennizzo diretto introdotto dalla decreto legge 254/2006, tuttavia è possibile accedere al fondo di garanzia per le vittime della strada.

Il fondo di garanzia per le vittime della strada

A partire dal 1969 è stato istituito il fondo di garanzia per le vittime della strada, oggi disciplinato dagli articoli 283 e seguenti del codice delle assicurazioni, con il quale si risarciscono i danni provocati da veicoli non assicurati o ignoti.

Il fondo di garanzia è un particolare fondo, nato con lo scopo di coprire i danni causati da auto e moto non assicurate e/o da parte di veicoli che provocano un danno e poi non vengono identificati.

Si tratta di un fondo finanziato da tutte le società di assicurazione che sono tenute ogni anno a versare una quota proprio per accantonare liquidità che serve in questi casi specifici.  

La quota destinata al fondo vittime della strada è del 2.5 % di ogni contratto assicurativo.  Il fondo viene gestito dal Consap, sotto la vigilanza ministeriale.

Cosa fare in caso di sinistro con veicolo non assicurato.

In primis, occorre ricordare, che l’articolo 1913 del codice civile stabilisce che l’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore entro 3 giorni dalla data in cui si è verificato, è agevole comprendere che occorre agire in tempi celeri per poter ottenere il risarcimento.

A tal proposito per prima cosa va identificato il conducente sprovvisto di copertura, attraverso la compilazione del modello CAI. Questo passaggio è necessario ai fini di una corretta pratica di rimborso successivo.

 Il modulo deve essere compilato in tutte le sue parti, compreso targa, dati identificativi del conducente, luogo, giorno e ora dell’avvenuto sinistro. È necessaria l’accurata descrizione del sinistro e dei danni riportati.  In questi casi, dal punto di vista probatorio, di particolare importanza è la presenza di testimoni, come anche fotografie così come potrebbe essere utile l’intervento della polizia locale.

Come si richiede il risarcimento del danno

Per richiedere il risarcimento dei danni a cose e a persone causato da un veicolo non assicurato, è determinante compilare il modulo online reperibile sul sito della Consap.

È possibile inoltre allegare eventuali documenti comprovanti i danni subiti, come ad esempio preventivi, fatture.

Il modulo debitamente compilato deve essere stampato e sottoscritto in doppia copia: una copia deve essere inviato alla compagnia assicurativa, un’altra alla Consap.

I danni risarcibili

L’entità dei danni risarcibili varia a seconda della natura del danno. Il risarcimento è interamente dovuto, sulla base di una perizia medica, per i danni alle persone, mentre per i danni alle cose è prevista una franchigia pari ad euro 500.00.

Inoltre, per i sinistri verificatisi a partire dal 1 giugno 2017 è previsto un massimale pari ad € 6.070.000,00 per i danni a persone, e pari ad € 1.220.000,00 per i danni alle cose.

Una volta inviata correttamente (l’assistenza di un legale potrebbe essere particolarmente utile, al fine di evitare errori nell’esecuzione della procedura) la richiesta di risarcimento, è la compagnia assicurativa che gestisce il e liquida il sinistro attraverso il fondo di garanzia.

A tal fine, la compagnia assicurativa può richiedere l’invio, entro 30 giorni, di documentazione integrativa, oppure formalizzare, entro 60 giorni , adeguata offerta risarcitoria, o, infine comunicare per iscritto i motivi per i quali non ritiene dover formulare alcuna offerta.

Nel caso di mancata comunicazione da parte della compagnia, nel caso in cui l’offerta è ritenuta troppo bassa o nel caso in cui la compagnia non ha accolto la richiesta risarcitoria è sempre possibile ricorrere all’Autorità Giudiziaria, per ottenere la più opportuna tutela.

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