Indice dei contenuti
- 1 La campagna vaccinale dalla volontarietà all’obbligatorietà del green pass
- 2 Le tutele previste dall’ordinamento italiano
- 3 Indennizzo per danni da Vaccino Covid-19, cos’è e come ottenerlo
- 3.1 Indennizzo per le vaccinazioni obbligatorie
- 3.2 Indennizzo per le vaccinazioni non obbligatorie (Vaccino contro il Covid-19)
- 3.3 Indennizzo aggiuntivo per le vaccinazioni obbligatorie
- 3.4 Indennizzo in caso di morte di un familiare vaccinato contro il Covid-19
- 3.5 Presentazione della domanda di indennizzo
- 4 Risarcimento per danni da vaccino Covid-19, cos’è e come ottenerlo
Il 2020 è stato l’anno della crisi pandemica, che ha investito il mondo ed il nostro Paese, sconvolgendo la salute delle persone che si sono trovate innanzi alla loro vulnerabilità, vedendo intimato il bene più caro: la propria salute e quella dei propri cari.
La mancanza di una cura efficace e l’inesistenza di un vaccino ha comportato una crisi mondiale non solo sul piano sanitario ma anche sul piano giuridico, mettendo in crisi diritti e tutele che sembravano ormai acquisite.
In questo contesto, si è avvertita la necessità di individuare un vaccino che permettesse una immunizzazione di massa e la sperata ipotesi di uscire dalla pandemia.
Il tutto è avvenuto in un contesto di assoluta celerità che ha portato ad affrettare la sperimentazione e la realizzazione di un siero.
La campagna vaccinale dalla volontarietà all’obbligatorietà del green pass
Si è così dato avvio alla campagna vaccinale e alla vaccinazione di massa. Vaccinazione che inizialmente ha visto una somministrazione del tutto spontanea, basata essenzialmente sulla sensibilizzazione e sulla informazione, che ha portato i pazienti a sottoporsi volontariamente alla somministrazione dello stesso, prestando il proprio consenso. Ben presto la volontarietà è stata sostituita dalla obbligatorietà. Si è così passati all’imposizione della vaccinazione, individuandone la legittimità costituzionale nell’articolo 32 della Costituzione e sul suo fine solidaristico e collettivistico.
In un simile contesto, si è sollevata ed avvertita la necessità di imporre delle restrizioni alla libertà delle persone, imponendo certificazioni quali il green pass, che ha indotto e in alcuni casi addirittura imposto la somministrazione del vaccino, così l’Italia è stata uno dei primi Paesi ad imporre l’obbligo vaccinale sul proprio territorio. Il personale scolastico, il personale sanitario e gli over 50 sono stati OBBLIGATI a sottoporsi alla vaccinazione.
Se da un lato si è ritenuto legittimo imporre una vaccinazione, dall’altro, questo studio legale ritiene che debbano tutelarsi i diritti fondamentali dell’uomo, e garantire forme di tutela a tutti coloro che sono stati danneggiati dalla somministrazione del vaccino.
Le tutele previste dall’ordinamento italiano
Nel nostro ordinamento la tutela della salute in simili contesti è stata garantita con la legge 210 del 1992, la quale tutela i soggetti obbligati alla vaccinazione e dalle trasfusioni e somministrazioni di emoderivati infetti nel caso in cui si riscontrano danni permanenti.
In data 27 gennaio 2022 la Gazzetta Ufficiale ha pubblicato il Decreto “Sostegni ter”, per mezzo del quale sono stati stanziati dei fondi per tutelare e risarcire tutti coloro che hanno subito dei danni, anche e soprattutto a favore di coloro che hanno subito dei danni alla salute in seguito alla vaccinazione.
Si è così modificata la legge 210/1992 inserendo il comma 1 bis: “l’indennizzo di cui al comma 1, spetta, nelle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, anche a coloro che abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione anti Sars-CoV 2 raccomandata dall’autorità sanitaria italiana”.
È quindi un dato di fatto, oltre che normativamente fondato, il diritto di coloro che hanno riportato lesioni o menomazioni in seguito alla campagna vaccinale, in alcuni casi obbligatoria, in altri fortemente raccomandata, di presentare la domanda di risarcimento danni o indennizzo a seconda dei casi.
La legge italiana, infatti, prevede due forme di tutele: indennitaria e risarcitoria, quindi in caso di danno cagionato dalla vaccinazione anti Sars-Cov-2 è possibile percorrere due strade: quella dell’azione di indennizzo e quella dell’azione di risarcimento danni.
La tutela indennitaria, si differenzia nettamente dalla tutela risarcitoria, in quanto a differenza della prima, non richiede, la sussistenza di profili di colpa né di illiceità del fatto. Il danno indennizzabile, non è imputabile ad una condotta colposa di un soggetto coinvolto nella procedura vaccinale, ma sorge, anche da fatto lecito, per il semplice manifestarsi di una menomazione irreversibile causata direttamente dalla vaccinazione inoculata. Il riferimento è l’articolo 1 della legge 210/1992, normativa integrata al fine di ricomprendere anche i casi dei vaccini anti covid 19. Oggi, definitivamente, la tutela indennitaria è estesa non solo ai casi di vaccinazione obbligatoria ma anche ai casi di vaccinazione “fortemente raccomandata”, tra questi rientra anche la vaccinazione anti Sars-Cov 2 che è stata raccomandata dall’autorità sanitaria italiana.
Lo Stato, oggi, è obbligato a risarcire il danno subito dal soggetto che si è sottoposto ad un vaccino, non rilevando a tal fine l’obbligatorietà o meno dello stesso. Il danno, è pienamente risarcibile anche per coloro per i quali il vaccino covid 19 non era obbligatorio ma solo fortemente raccomandato, quindi l’indennizzo è stato normativamente riconosciuto non soltanto in caso di obbligo vaccinale, ma anche per tutte quelle persone che, pur non essendo obbligate, hanno seguito le raccomandazioni ministeriali e si sono sottoposte all’inoculazione del vaccino raccomandato
Il risarcimento del danno, a differenza dell’indennizzo, presuppone sempre l’esistenza di un nesso tra un fatto illecito ed un danno ingiusto, l’articolo di riferimento in questo caso è il 2043 del codice civile.
Pertanto, se il danno causato dal vaccino è legato ad un errore del medico curante o all’esecuzione dell’iniezione da parte del personale sanitario, oppure ancora alla somministrazione di una fiala proveniente da un lotto difettoso, o comunque da altro comportamento colposo di uno dei soggetti coinvolti nella catena di somministrazione della dose vaccinale, è possibile in tali casi, cumulare l’indennizzo con la tutela risarcitoria.
Va però detto che, il risarcimento del danno viene stabilito dal giudice, il quale dopo aver accertato i presupposti per il suo riconoscimento, provvede anche a quantificare l’ammontare spettante al danneggiato o ai suoi familiari ed agli eredi della vittima.
Il risarcimento può comprendere, a seconda dei casi, diverse voci di danno, ciascuna delle quali dovrà essere puntualmente allegata e documentata nella sua consistenza ed entità. In particolare, può esserci:
- Il danno patrimoniale, per le spese sostenute a causa della malattia e dell’infermità;
- Il danno morale, consistente nella sofferenza psicologica dovuta alla patologia riportata;
- il danno biologico, ravvisabile nella lesione dell’integrità psico-fisica provocata dalla vaccinazione;
- il danno esistenziale, per il peggioramento, in conseguenza della malattia, della qualità della vita e delle relazioni;
- il danno parentale da riconoscere ai familiari superstiti per la perdita del legame affettivo con il parente deceduto a seguito del vaccino.
Dunque se gli effetti avversi si sono verificati, senza che vi sia alcun responsabile e alcuna colpa, sarà possibile accedere alla tutela indennitaria, negli altri casi in cui vi è un responsabile e una colpa è possibile cumulativamente chiedere oltre l’indennizzo anche il risarcimento.
Indennizzo per danni da Vaccino Covid-19, cos’è e come ottenerlo
In tema di trattamenti vaccinali esistono due approcci possibili:
- Vaccino obbligatorio: In questa modalità, il vaccino viene imposto per legge o su ordine di un’autorità sanitaria, con la conseguenza che l’individuo perde la propria libertà di scelta. Viene previsto un dovere di vaccinazione e la relativa sanzione per coloro che rifiutano di sottoporsi alla procedura.
- Vaccino raccomandato: In questo caso, le autorità sanitarie preferiscono fare appello all’adesione volontaria degli individui. Il legislatore ha scelto quest’approccio per la campagna vaccinale contro COVID-19, sebbene per alcune categorie è divenuto ben presto obbligatorio.
L’obiettivo rimane lo stesso: proteggere la salute individuale e collettiva (come sancito dall’art. 32 della Costituzione) attraverso il raggiungimento della massima copertura vaccinale.
Indennizzo per le vaccinazioni obbligatorie
La normativa di riferimento è la legge italiana n. 210 del 25 febbraio 1992 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati) al cui art. 1 stabilisce che chiunque subisca lesioni o infermità permanenti a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di un’autorità sanitaria italiana ha diritto a un indennizzo da parte dello Stato. Questa normativa rappresenta il fondamento principale per richiedere un risarcimento in caso di danni gravi causati dalla vaccinazione obbligatoria.
Chi può richiedere l’indennizzo: I soggetti che possono richiedere l’indennizzo comprendono:
- Persone che hanno riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psicofisica a seguito di: vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria; vaccinazioni non obbligatorie, ma effettuate per motivi di lavoro o per incarichi d’ufficio o per poter accedere ad uno stato estero; vaccinazioni non obbligatorie, ma effettuate in soggetti a rischio operanti in strutture sanitarie ospedaliere; vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695 (L. 14 ottobre 1999, n. 362, art. 3, c. 3)
- Persone non vaccinate che hanno riportato, a seguito e in conseguenza di contatto con persona vaccinata, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica
- Persone contagiate da virus HIV o da virus dell’epatite a seguito di somministrazione di sangue o suoi derivati, sia periodica (ad es. soggetti affetti da emofilia, talassemia, ecc.) sia occasionale (ad es. in occasione di intervento chirurgico, ecc.)
- Personale sanitario di ogni ordine e grado che abbia contratto l’infezione da HIV durante il servizio, a seguito di contatto diretto con sangue o suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV. La Corte costituzionale, con la sentenza 476 del 26 novembre 2002, ha riconosciuto l’indennizzo previsto dalla legge 210/92 anche a favore degli operatori sanitari che, in occasione di servizio e durante il medesimo, abbiano riportato danni permanenti all’integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da epatiti
- Persone che risultino contagiate da HIV o da epatiti virali dal proprio coniuge appartenente ad una delle categorie di persone sopra indicate e per le quali sia già stato riconosciuto il diritto all’indennizzo ai sensi della legge 210/92, nonché i figli dei medesimi contagiati durante la gestazione (art. 2, comma 7, L. 210/92)
- Coloro che esercitano la potestà genitoriale, i tutori o gli amministratori di sostegno del danneggiato.
- Il coniuge del danneggiato, i suoi figli, i genitori o i fratelli minorenni o i fratelli maggiorenni inabili al lavoro, qualora la vaccinazione abbia causato la morte del soggetto.
Indennizzo per le vaccinazioni non obbligatorie (Vaccino contro il Covid-19)
La legge sopra menzionata, prima delle successive modifiche anzidette, aveva un limite evidente: essa offriva un risarcimento economico solo per le vaccinazioni obbligatorie.
La Corte Costituzionale, in diverse occasioni, si è pronunciata sul tema delle vaccinazioni raccomandate, analizzando la differenza tra vaccinazioni obbligatorie e quelle consigliate. Ha concluso che, dal punto di vista dell’effetto cooperativo per garantire l’immunizzazione della comunità, non esiste una differenza qualitativa significativa tra le due.
La Corte ha, altresì, sottolineato che la scelta individuale di vaccinarsi attraverso una raccomandazione è spinta dal desiderio di solidarietà sociale, poiché le persone considerano l’interesse collettivo della comunità al di sopra dell’interesse personale. Pertanto, la Corte ha ritenuto che, se qualcuno subisse danni irreversibili a causa della vaccinazione raccomandata, dovrebbe avere diritto a un’indennità per compensare il pregiudizio subito.
Ciononostante, la Consulta ha chiarito che il Giudice, se chiamato a decidere sull’indennizzo per i danni derivanti da un nuovo vaccino raccomandato, non può automaticamente estendere l’applicabilità della Legge 210/1992, che tratta la responsabilità per gli effetti avversi dei vaccini, a tale vaccino, ma deve richiedere una pronuncia di incostituzionalità della legge alla Corte Costituzionale per poterla applicare anche al nuovo vaccino.
Per evitare questo tipo di controversie e molteplici ricorsi alla Corte costituzionale, il legislatore è intervenuto modificando, come anzidetto, la legge sugli indennizzi (L. 210/1992). Con il Decreto-legge del 27 gennaio 2022, n. 4, Decreto Sostegni-ter, è stata introdotta una modifica che estende il diritto all’indennizzo a favore di coloro che, pur non essendo obbligati, scelgono di vaccinarsi volontariamente contro il Covid-19 e subiscono danni a seguito della vaccinazione. Questa modifica ha lo scopo di fornire una maggiore sicurezza e incentivare le persone a vaccinarsi anche se la vaccinazione rimane raccomandata e non obbligatoria.
In particolare, con l’articolo 20 del D.L. n. 4/2022 è stato aggiunto un nuovo comma 1-bis all’articolo 1 della Legge 25 febbraio 1992, n. 210, secondo cui: chi ha riportato lesioni o infermità causate dalla vaccinazione anti COVID-19 raccomandata dalle autorità sanitarie italiane e che abbiano portato a una menomazione permanente dell’integrità fisica o mentale, ha diritto a un indennizzo secondo le modalità stabilite dalla legge.
Indennizzo aggiuntivo per le vaccinazioni obbligatorie
Oltre all’indennizzo previsto dalla legge 210/92, esiste una legge del 29 ottobre 2005 (legge 229) che offre un ulteriore ristoro economico alle persone danneggiate da vaccinazioni obbligatorie. Questo indennizzo supplementare è destinato a coloro che hanno subito danni permanenti alla salute a causa della vaccinazione.
La legge 229 consente di richiedere un indennizzo che varia a seconda della gravità delle lesioni riportate:
- Se le lesioni rientrano nelle prime quattro categorie di gravità, l’indennizzo sarà pari a sei volte la somma prevista dalla legge 210/92.
- Per le categorie cinque e sei di gravità, l’indennizzo sarà pari a cinque volte la somma della legge 210/92.
- Per le categorie sette e otto di gravità, l’indennizzo sarà pari a quattro volte la somma della legge 210/92.
Le persone interessate devono presentare la domanda di indennizzo al Ministero della Salute, che valuterà le richieste e redigerà una graduatoria tenendo conto della data di presentazione delle istanze e della gravità delle lesioni o delle difficoltà economiche dei richiedenti e delle loro famiglie.
Se la domanda viene accettata, verrà comunicato direttamente all’interessato e verrà fornito un assegno mensile vitalizio corrispondente all’ammontare stabilito dalla legge in base alla gravità del danno subito.
Questo ulteriore indennizzo, al momento, è stato negato ai vaccini contro il COVID-19, in quanto all’attualità spetta solo al personale che è stato soggetto all’obbligo di vaccinazione contro il COVID-19.
Indennizzo in caso di morte di un familiare vaccinato contro il Covid-19
In caso di decesso di un familiare a causa del vaccino, i parenti più stretti hanno diritto a ricevere un indennizzo.
Si ha la possibilità di scegliere tra due tipi di indennizzo: un pagamento mensile per 15 anni, chiamato “assegno reversibile“ oppure si può ricevere un unico pagamento di 77.468,53 euro.
I benefici spettano principalmente al coniuge, ai figli, ai genitori e ai fratelli minorenni o fratelli maggiorenni inabili al lavoro. Anche se il reddito della persona deceduta non rappresentava l’unico sostentamento della famiglia, i parenti hanno comunque diritto all’indennizzo.
La richiesta va inviata alla Asl entro 10 anni dal decesso.
Presentazione della domanda di indennizzo
Per ottenere l’indennizzo, è necessario presentare una specifica domanda all’ufficio competente del Ministero della Salute. In questa domanda, bisogna allegare tutta la documentazione necessaria che attesti sia la vaccinazione effettuata che la comprovata patologia risultante dalla vaccinazione. I documenti devono essere completi e verificabili.
I termini decorrono dal momento in cui la persona danneggiata è venuta a conoscenza del danno subito.
Per le persone che hanno avuto danni permanenti da vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge n. 695/59, il termine è di 4 anni dal 20 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 362/99.
Valutazione e graduatoria: Le domande vengono valutate secondo parametri che riguardano la gravità dell’infermità e le difficoltà economiche del richiedente e del suo nucleo familiare. I richiedenti vengono inseriti in una graduatoria che tiene conto di questi parametri e della tempistica di presentazione delle istanze ( prima si inoltra la domanda e più alte sono le possibilità di essere indennizzati).
Commissione medica e valutazione del nesso causale: La Commissione medica ospedaliera territoriale (CMO) ha il compito di valutare la veridicità delle richieste e accertare il nesso causale tra le lesioni permanenti e la vaccinazione obbligatoria. Se il danneggiato è deceduto, l’esame viene basato sulla documentazione presentata.
Rilascio o rifiuto dell’indennizzo: Se la CMO accerta il nesso causale tra la vaccinazione e i danni permanenti, l’indennizzo viene erogato dalla Regione di appartenenza o dallo Stato, a seconda del caso. Nel caso di esito sfavorevole, il richiedente ha la possibilità di presentare un ricorso amministrativo al Ministero della Salute entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento. In caso di ulteriore rigetto, può ricorrere all’autorità giudiziaria.
Tempistiche: È fondamentale rispettare le tempistiche previste dalla legge per la presentazione delle domande. La richiesta deve essere inoltrata entro 3 anni dal manifestarsi delle lesioni permanenti a causa del vaccino.
In sintesi, l’indennizzo per danni da vaccinazioni obbligatorie in Italia prevede una procedura dettagliata, in cui i richiedenti devono dimostrare che le lesioni permanenti sono state causate dalla vaccinazione. L’indennizzo è destinato solo a chi ha riportato danni gravi e permanenti e non a chi ha avuto effetti temporanei o transitori dalla vaccinazione.
Risarcimento per danni da vaccino Covid-19, cos’è e come ottenerlo
Il risarcimento danni da vaccinazioni obbligatorie è un aiuto economico ulteriore, ma più complesso da ottenere e dipende da vari fattori che aggravano la situazione per chi ha subito danni a causa del vaccino. Questo tipo di risarcimento è diverso dall’indennizzo, poiché non è un importo prefissato, ma tiene conto delle specifiche conseguenze subite.
La legge che disciplina il risarcimento per danni irreversibili causati da vaccinazioni obbligatorie è l’art. 2043 del codice civile, il quale richiede che sia presente un comportamento illecito per ottenere il risarcimento. Questo significa che il risarcimento può essere richiesto solo se c’è stato un danno ingiusto e se è possibile dimostrare la responsabilità colposa o dolosa dell’amministrazione attraverso un procedimento legale. Ciò lo differenzia dall’indennizzo, che può essere ottenuto anche per danni causati da azioni lecite ma che hanno comunque leso i diritti delle persone, come il diritto alla salute.
Il procedimento per ottenere il risarcimento danni da vaccinazioni obbligatorie è più lungo e complesso rispetto all’indennizzo, poiché richiede un processo giudiziario durante il quale un giudice valuterà i presupposti per il riconoscimento del danno e stabilirà l’entità del risarcimento per la persona danneggiata, i suoi familiari o i suoi eredi.
La Corte Costituzionale si è pronunciata sul risarcimento per danni da vaccino per chiarire gli aspetti legati all’illiceità del comportamento e all’ingiustizia del danno. Secondo la Corte, ogni pregiudizio alla salute merita una compensazione, quindi il risarcimento per danni da vaccino deve essere riconosciuto quando le procedure sanitarie imposte o il modo in cui sono state eseguite non hanno seguito le cautele o le modalità prescritte dalle conoscenze scientifiche e pratiche riguardanti la natura del trattamento.
Presentazione della domanda di risarcimento
Per ottenere il risarcimento danni da vaccinazioni obbligatorie, la persona danneggiata deve intentare una causa civile contro il Ministero della Salute, che rappresenta lo Stato nella gestione dei programmi vaccinali in Italia. La causa può coinvolgere anche il medico che ha somministrato il vaccino e il medico di famiglia, e in alcuni casi, l’azienda farmaceutica che ha prodotto il vaccino.
Il danneggiato dovrà fornire prove documentali che dimostrino sia l’avvenuta vaccinazione che il collegamento tra il vaccino e il danno subito. Sarà necessaria una perizia medico-legale che sarà valutata dal giudice, che potrà anche richiedere una consulenza tecnica d’ufficio per accertare la relazione causa-effetto.
L’ammontare del risarcimento può includere diverse voci di danno, come le spese mediche sostenute a causa della malattia, il danno morale per la sofferenza psicologica, il danno biologico per la lesione dell’integrità psico-fisica, il danno esistenziale per il peggioramento della qualità della vita e il danno parentale, riconosciuto ai familiari in caso di decesso causato dal vaccino.
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